RC Auto: postumi permanenti in caso di “colpo di frusta"

Nel corso della nostra pluriennale esperienza medico legale in ambito RC Auto, la lesione statisticamente più frequente, in caso di sinistro stradale, risulta essere certamente il trauma distorsivo del rachide cervicale, comunemente detto “colpo di frusta”.

Vale la pena ricordare che la distorsione cervicale è conseguente alla sollecitazione brusca e violenta delle strutture ossee, muscolari e capsulo-legamentose del rachide cervicale, che si realizza quando una forza esterna determina un movimento del segmento cefalico con trazione oltre i limiti fisiologici.

La normativa in materia risulta rispondere a quanto previsto dal provvedimento noto come “decreto Monti” (D.L. 1/2012, e sua successiva conversione in legge n. 27/2012). In tema di microlesioni, intendendosi per tali quelle ricomprese entro il 9% di invalidità permanente, il suddetto provvedimento prevede che “il danno alla persona per lesioni di lieve entità, di cui all'articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.

Il danno biologico patito dal paziente, dunque, viene risarcito in ambito di postumo permanente solo se vi è un accertamento clinico strumentale obiettivo, dal quale emerga senza ombra di dubbio l’esistenza della lesione.

La L. 124.2017 ha statuito che non esistono dubbi sul fatto che il risarcimento del danno biologico permanente di lieve entità sia subordinato all’accertamento strumentale della lesione. In assenza di riscontro “clinico strumentale obiettivo” quel danno non potrà più dunque essere risarcito salvo si tratti di lesioni visivamente verificabili, quali quelle comprovate da esiti cicatriziali.

Vi riportiamo, a tal proposito, il caso di una ragazza di 25 anni, che mentre si trovava alla guida della propria autovettura, incolonnata in prossimità di un semaforo, veniva tamponata da un altro veicolo, che sopravveniva a velocità sostenuta.

La donna, a causa del forte impatto, riportava lesioni personali accertate nel corso del successivo ingresso in Pronto Soccorso, ove fu segnalato “trauma cervicale e lombare mentre andava al lavoro”.

All'esame obiettivo i sanitari evidenziarono “dolore e limitazione funzionale.”  L’esame Rx, al quale la danneggiata fu sottoposta, accertò la “rettilineizzazione del rachide cervicale”, che, ai sensi di quanto previsto dalla l. 27/2012, comprovò la validità lesiva dell’evento sinistrosico.

La paziente venne, quindi, dimessa con diagnosi di “colpo di frusta del rachide cervicale”, con indicazione terapeutica alluso di collare morbido per una settimana, e prognosi equivalente. Indossò, altresì, corsetto lombare senza stecche nei 10 giorni successivi all'incidente.

Nei giorni successivi, l’ortopedico di fiducia della giovane, la sottopose a varie visite di controllo, confermando la diagnosi di “distorsione cervicale e lombare”, consigliando a più riprese cicli di Fkt e Tecarterapia, prolungando della prognosi. Nonostante le cure ed il miglioramento del quadro clinico, lo specialista, rilevò la presenza di postumi permanenti, da valutare in sede medico-legale.

La paziente giunse al nostro controllo lamentando persistente cervicalgia e cefalea, con rigidità nei movimenti del capo sul collo, dolore a livello del rachide lombo-sacrale, specie nel sollevare pesi. La presenza di tale sintomatologia peggiorava anche le performance lavorative della ragazza.

All'esame obiettivo fu constatato la verticalizzazione del rachide cervicale, con associata contrattura paravertebrale e rigidità totodirezionale nei movimenti del capo ai gradi medi.

Anche il rachide lombosacrale presentava contrattura paravertebrale, con movimenti di flessione, estensione, rotazione ed inclinazione del busto limitati ai gradi terminali.

Preso atto che le suddette lesioni risultavano, senza dubbio, compatibili con le modalità dell’incidente automobilistico riferito dalla ragazza, furono valutati gli esiti algo-disfunzionali permanenti in misura del 3-4% della totale validità biologica, oltre che di un congruo periodo di temporanea.

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